Applicazione dell'Ordinanza Europea di Sequestro conservativo su Conti bancari (OESC)
15/04/2020
Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale: implicazioni transnazionali e conseguente istituzione dell’OESC
Il nostro Studio Legale è stato contattato in diverse occasioni nei casi in cui un creditore straniero dell'Unione europea richieda un credito nei confronti di un debitore ungherese o nei confronti di un debitore il quale abbia conto bancario gestito in Ungheria. Poiché l'applicazione rapida ed efficace delle misure assicurative può svolgere un ruolo cruciale nell'esecuzione della pretesa, il nostro ufficio ha sviluppato la seguente pratica per l’applicazione di tale misure;
Attraverso il Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, è stato ideato un nuovo ed alternativo sistema di cooperazione giudiziaria europea, di grande utilità per la materia civile e commerciale. Il sistema individuato dagli organi UE introduce l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, c.d. "OESC".
Tale nuova procedura europea si affianca a quelle sino ad ora già esistenti nei singoli sistemi nazionali e che i creditori possono avviare per recuperare i crediti in altri Paesi dell'UE. Quanto all'ambito di applicazione del Regolamento, si può procedere per i crediti pecuniari in materia civile e commerciale nei casi transnazionali, indipendentemente dalla natura dell'autorità giudiziaria interessata.
Ci si può avvalere di tale procedura in ipotesi di c.d. casi transnazionali e, per tali il Regolamento intende quelli in cui:
1) il creditore è domiciliato in uno Stato membro diverso da quello presso cui è tenuto il conto bancario su cui effettuare il sequestro;
2) lo Stato membro dell'autorità giudiziaria che tratta la domanda di ordinanza di sequestro conservativo diversa dallo Stato membro ove è tenuto il conto bancario su cui effettuare il sequestro.
Se queste rappresentano le linee guida per comprendere la ratio, e conseguentemente, le finalità dell’OESC, è attraverso lo studio del relativo Regolamento di Esecuzione che si possono comprendere le modalità di utilizzo di tale nuova procedura.
A partire dal 18 Gennaio 2017 è entrato in vigore il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1823/2016 della Commissione del 10 ottobre 2016, con cui sono istituiti i Moduli di cui al già citato Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; da notare che quest’ultimo, però, non trova applicazione per il Regno Unito e la Danimarca.
Da una prima analisi del Regolamento di Esecuzione, si evince che, la procedura in esame sia caratterizzata dalla tempestività con la quale l'autorità giudiziaria vaglia la richiesta del creditore.
L'autorità giudiziaria decide sull'emissione dell'OESC entro e non oltre:
a) 5 giorni lavorativi dal deposito della richiesta, nel caso in cui il creditore disponga già di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico che imponga al creditore di pagare il credito vantato dal creditore;
b) 10 giorni lavorativi dal deposito della richiesta, nel caso la richiesta presentata prima che il creditore abbia ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico.
È da sottolineare, però, che il creditore non può presentare contemporaneamente, presso le diverse autorità giudiziarie, più domande parallele di OESC nei confronti del medesimo debitore.
Allo scopo di bilanciare gli interessi del creditore e del debitore, il Regolamento n. 655/2014 prevede espressamente che, nel caso in cui il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, prima di emettere l'OESC l'autorità giudiziaria impone al creditore di costituire una garanzia di importo sufficiente per impedire abusi della procedura, in modo da assicurare il risarcimento di eventuali danni subiti dal debitore, nelle ipotesi di responsabilità per colpa del creditore.
Altro elemento che caratterizza fortemente la procedura, è il c.d. effetto sorpresa nei confronti del debitore: il debitore non è informato della domanda di ordinanza di sequestro conservativo, né è sentito prima dell'emissione dell'ordinanza.
In mancanza di titolo, sono competenti le autorità giudiziarie dello Stato membro che è competente per il merito, in conformità alle norme di competenza applicabili. Nel caso in cui il creditore agisca in forza di una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, sono competenti a emettere l'OESC le autorità giudiziarie dello Stato Membro in cui è stata emessa la decisione giudiziaria o è stata conclusa la transazione giudiziaria. E, nell’ipotesi in cui, la richiesta di emissione sia stata presentata prima di avviare un procedimento di merito, il creditore deve instaurare il relativo procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda di sequestro conservativo o entro 14 giorni dalla data di emissione dell'ordinanza, se questa data è posteriore.
Laddove il creditore manchi di provare dell'avvio del procedimento di merito entro i già menzionati termini, gli effetti dell'ordinanza saranno revocati o cesseranno, con conseguente informazione delle parti e, quindi, del debitore.
Ciò che si presuppone all’emissione dell’OESC, è che il creditore provi l'esistenza dell'urgente necessità di tale misura. Sono necessarie, a tal fine, anche prove circa la sussistenza del rischio che, in mancanza dell’ordinanza, la successiva esecuzione del credito vantato risulterà compromessa o resa sostanzialmente più difficile. Sempre in un'ottica di semplificazione del recupero del credito transfrontaliero, il creditore può avvalersi dell'OESC, anche nel caso in cui inizialmente non disponga di informazioni relativamente ai conti bancari del proprio debitore.
Per ciò che concerne l'attuazione della misura, l'OESC deve essere tempestivamente trasmessa alla banca che detiene il conto bancario del debitore affinché questa possa provvedere al blocco dell'importo indicato oppure, ove previsto dal diritto nazionale, trasferendo l'importo sequestrato su un conto utilizzato ai fini della procedura.
L'essenza della procedura dell’OESC che, una delibera emessa in uno Stato membro può essere eseguito nell'altro Stato membro senza ulteriori azioni legali.
Entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo all'attuazione dell'OESC, la banca o altro soggetto responsabile dell'esecuzione dell'ordinanza nello Stato membro dell'esecuzione emette la dichiarazione di avvenuta attuazione del sequestro conservativo con l'indicazione precisa degli importi sul conto sottoposti a sequestro. Soltanto in questa fase, il debitore viene informato del sequestro, mediante notificazione o comunicazione dell'OESC.
A questo punto, il debitore può esercitare il suo diritto di difesa, chiedendo la revoca o la modifica dell'OESC o la limitazione o cessazione dell'esecuzione.
In un caso specifico, il tribunale olandese competente ha agito in merito al rilascio di un OESC sulla base di una delibera definitiva ed esecutiva ai sensi della legge olandese. Nel caso, il creditore era un individuo olandese, il debitore era un'associazione commerciale tedesca, con un conto bancario in Ungheria. Secondo l'EAPO emesso, la sede della banca che gestisce il conto bancario del debitore in Ungheria ha stabilito la giurisdizione del tribunale distrettuale centrale di Buda, poiché la società tedesca non aveva altri collegamenti con l'Ungheria. La BKKV ha trasmesso l'ordine senza ulteriore procedura di riconoscimento alla Corte giudiziaria ungherese, che ha automaticamente provveduto alla nomina di un ufficiale giudiziario.
Tutt'oggi, con particolare riguardo alle piccole-medie imprese, si registrano ingenti perdite annuali a causa dell’inefficienza e della lentezza delle procedure destinate al recupero di quei crediti che presentano carattere transfrontaliero. In tale contesto, pertanto, l’OESC rappresenta uno strumento atteso e necessario nel panorama comunitario; una procedura che si erge a modello alternativo messo a disposizione del creditore, per tutelare il proprio credito in maniera semplice ed efficace.
Dr. Boda Rózsa – Studio Legale Avv. Bálint Halmos