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Trasferimento della sede legale

19/06/2020

Trasferimento della sede legale in altro paese UE senza vincoli? Sarà ben presto disponibile!

Il 27 novembre 2019 è stato un giorno storico del diritto societario europeo visto che dopo anni di „lotta”, il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea hanno emanato la direttiva n. 2019/2121, che porterà cambiamenti significativi per quanto riguarda il trasferimento della sede delle società di capitali.

19/06/2020

Trasferimento  della sede legale  in altro paese UE senza vincoli? Sarà ben presto disponibile!

Il 27 novembre 2019 è stato un giorno storico del diritto societario europeo visto che dopo anni di „lotta”, il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea hanno emanato la direttiva n. 2019/2121, che porterà cambiamenti significativi per quanto riguarda il trasferimento della sede delle società di capitali.

Nonostante la persistente volontà del  Parlamento Europeo e del Consiglio nel senso di innovare la disciplina del trasferimento della sede di una società di capitali, gli  altri organi  dell’Unione hanno a lungo ostacolato questa riforma. Sulla base della precedente legislazione, che allo stato  attuale è quella ancora in  vigore, la procedura di trasferimento  della sede legale è molto complicata e costosa.:

Fino  a quando gli stati membri non avranno recepito  la direttiva n. 2019/2121, le società hanno due modalità per trasferire la loro sede sociale da uno stato all’altro  dell’Unione Europea:

  1. Scioglimento  della società  nello stato d’origine e nuova costituzione all’interno  dello stato di destinazione

  2. Costituzione di una nuova società nel paese che si intende di destinazione della sede legale, e successiva fusione di quest’ultima con la società esistente nello stato d’origine.

Il punto debole della precedente legislazione era che la società non poteva mantenere la sua personalità giuridica, ovvero, non vi era la continuità operativa dell’impresa.

Questo inconveniente è stato risolto dalla nuova direttiva che assicura la continuità della personalità giuridica all’interno  del procedimento di trasferimento della sede legale.

In base alle nuove disposizioni, una società sarà in grado di  trasferire la propria sede legale da un paese all’altro,  all’interno dell’Unione Europea, il tutto  mutando  semplicemente il nome della società dal paese d’origine al paese di  destinazione, senza che si modifichi il tipo di società  prescelto. Ad esempio, se una società a responsabilità limitata (s.r.l..) italiana volesse trasferire la sede legale in Ungheria, la stessa dovrebbe solamente cambiare il paese di registrazione e trasformarsi  da s.r.l.  di diritto italiano, nella medesima società a responsabilità limitata di diritto ungherese che viene denominata „Korlátolt felelősségű társaság” ovvero Kft.

La nuova legislazione comporta tre conseguenze rilevanti:

  1. sul  piano societario: la società mantiene tutti i  rapporti pregressi con  particolare riguardo ai contratti in essere, e le posizioni attive e passive

  2. Sul piano della compagine sociale: la componente sociale rimane la medesima ante  e post  trasferimento  della sede legale, con eccezione dei soli soci che abbiano votato contro il programma di trasferimento della sede legale..

Sul piano dei dipendenti: la società risultatane al seguito del trasferimento  sarà tenuta a mantenere i medesimi rapporti  di lavoro  già  esistenti con la società ante trasferimento.

L'ambito di applicazione della nuova direttiva si estende alle società di capitali, le quali in Italia sono le società per azioni, le società in accomandita per azioni, nonché le società a responsabilità limitata.

Gli stati  membri sono tenuti  a conformarsi  alle disposizioni della direttive entro il 31 gennaio 2023, il che significa che entro  questo termine ultimo sarà possibile usufruire dei vantaggi  del nuovo procedimento  di trasferimento  della sede legale della società.

Per ultieriori informazioni non si esiti a contattare lo Studio Legale Avv. Bálint Halmos

Csanád Kandikó, Gianmarco Dalla Costa

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Controfirma digitale: cos'è e come si procede

16/06/2020

Identificazione del cliente e controfirma del documento Online

Lo stato di pericolo causato dall’emergenza sanitaria COVID-19 ha costretto i giuristi ad adattarsi alle nuove esigenze e a prediligere modalità telematiche per le comunicazioni con i propri clienti. Un avvocato ungherese è in grado di controfirmare i documenti anche prescindendo da un incontro personale con il cliente, il tutto con l’ausilio di specifici apparecchi informatici a ciò preposti. Questa modalità è particolarmente utile per i clienti che risiedono all’estero, i quali possono quindi espletare le procedure, anche senza incontrare personalmente il loro avvocato.

16/06/2020

Identificazione del cliente e controfirma del documento Online

Lo stato di pericolo causato dall’emergenza sanitaria COVID-19 ha costretto i giuristi ad adattarsi alle nuove esigenze e a prediligere modalità telematiche per le comunicazioni con i propri clienti. Un avvocato ungherese è in grado di controfirmare i documenti anche prescindendo da un incontro personale con il cliente, il tutto con l’ausilio di specifici apparecchi informatici a ciò preposti. Questa modalità è particolarmente utile per i clienti che risiedono all’estero, i quali possono quindi espletare le procedure, anche senza incontrare personalmente il loro avvocato

L’ordinamento giuridico ungherese impone che alcuni atti abbiano una forma che conferisca la piena efficacia probatoria caratterizzato (teljes bizonyító erejű magánokirat). Tra questi atti vi sono i contratti di compravendita di beni immobili, i quali possono anche essere controfirmati da un avvocato al fine di conferire la piena efficacia probatoria necessaria all’iscrizione nel  catastato immobiliare dell’atto traslativo  della proprietà. La legge n. LXXVIII. del 2017 consente la firma in formato digitale per tutti gli  avvocati iscritti alla Camera Nazionale degli  Avvocati. Anche per la controfirma dell’atto di trasferimento immobiliare, dunque, è possibile la firma in maniera telematica senza la necessaria presenza delle parti nello studio dell’avvocato.

Controfirma digitale

Il documento controfirmato da un avvocato accerta con piena forza, fino a prova contraria, che il firmatario ha rilasciato la dichiarazione contenuta nel documento e accerta inoltre che il documento è conforme alle leggi, cioè che vi è un elemento sostanziale al contrario di un semplice ‘documento con piena forza probatoria’ (p.e. firmato da due testimoni).

La controfirma dell’avvocato è dunque un requisito raccomandabile per ogni atto privato, poiché ne conferisce la massima valenza probatoria prevista dall’ordinamento. In caso di controversie aventi ad oggetto quell’atto, dunque, si potrà fare affidamento sulla piena prova conferita dalla controfirma dell’avvocato.

Per alcune tipologie di atti, però, la controfirma dell’avvocato è come detto necessaria per finalità pubblicitarie, cioè per l’opponibilità ai terzi (iscrizione nei catasto immobiliare o nel registro delle imprese). Gli esempi più frequenti nella prassi di atti che richiedono necessariamente la controfirma possiamo citare il contratto con cui si trasferisce la proprietà di beni immobili (tramite donazione o tramite contratto di compravendita), atti societari e legati all’attività di impresa (ad esempio lo statuto della società, l’atto costitutivo, ecc.) e infine i contratti che costituiscono una garanzia, reale (ad esempio l’ipoteca), o personale (ad esempio la fideiussione). In tutti questi casi dunque è indispensabile la partecipazione di un avvocato.

La controfirma digitale prevede come prima cosa la c.d. identificazione del cliente: tale step viene attuato o con contatto personale dell’interessato ovvero tramite una videochiamata (che poi viene registrata). Compiuta l’identificazione, il cliente può firmare il documento, o tramite firma elettronica o con la firma pura e semplice, e il documento viene infine inviato all’avvocato. Una volta pervenuto il documento firmato, l’avvocato procede alla verifica del cliente per poi controfirmare l’atto. Se il cliente è già stato identificato con le dette modalità in un’altra sede, l’avvocato può procedere direttamente con la controfirma poiché l’identità del cliente è già stata confermata.

Il cliente ha anche la possibilità di recarsi da un avvocato regolarmente iscritto in un Albo presso un altro stato membro SEE/OCSE e ottenere da questi il riconoscimento dalla propria sottoscrizione. Il cliente italiano può quindi recarsi dal suo avvocato in loco, e lì depositare la propria firma, sarà poi l’avvocato italiano a prendere contatti con lo studio ungherese per completare la procedura di controfirma.

La modalità che il nostro studio usualmente predilige implica l’invio del documento firmato dal cliente all’avvocato, il quale procede successivamente a contattarlo telematicamente. Attraverso la videochiamata l’avvocato invita il cliente ad identificarsi e a confermare il contenuto e la sottoscrizione del documento inviato. L’intera videochiamata verrà registrata e conservata assieme al documento conferendo in tal modo la piena efficacia probatoria richiesta dall’ordinamento ungherese

La modalità telematica di controfirma, previa identificazione, appena descritta è valida tanto per i classici atti scritti quanto per i documenti elettronici e può essere utilizzata anche per conferire la delega all’avvocato.

Per la videochiamata si può usare le applicazioni indicate dalla Camera Nazionale degli Avvocati cioè Skype, Skype for Business, Microsoft Teams, bluejeans.com, Google Hangouts Meet, GoToMeeting in LogMeIn e Cisco. (Delibera del Presidente della Camera (MÜK) n. 1/2019. (VII.31.)

Si può quindi osservare come la legge ungherese fornisca un’ampia possibilità di ricorso all’istituto della controfirma elettronica. In tal modo quindi i clienti possono perseguire i loro obiettivi anche senza un incontro personale con l’avvocato, realizzando così un atto controfirmato dalla piena efficacia probatoria come previsto dall’ordinamento

Krisztián Kis, Gianmarco Dalla Costa

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Misure processuali relative all'epidemia di Covid-19 ed esperienza pratica

25/04/2020

Misure processuali relative all'epidemia di coronavirus, esperienza pratica

In seguito all'epidemia di coronavirus, il 14 marzo 2020 è entrato in vigore il decreto governativo 5/2020 (III.14.) „sulle misure da adottare per l'emergenza al fine di prevenire l'epidemia, fonte di pericolo per l'integrità della vita e dei beni, nonché per salvaguardare la salute dei cittadini ungheresi.”

25/04/2020

Misure processuali relative all'epidemia di coronavirus, esperienza pratica

In seguito all'epidemia di coronavirus, il 14 marzo 2020 è entrato in vigore il decreto governativo 5/2020 (III.14.) „sulle misure da adottare per l'emergenza al fine di prevenire l'epidemia, fonte di pericolo per l'integrità della vita e dei beni, nonché per salvaguardare la salute dei cittadini ungheresi.”

Per dare attuazione al decreto del governo molte pubbliche amministrazioni ungheresi hanno cercato di adattarsi all'emergenza nella loro quotidiana attività. È emersa come valida alternativa le comunicazioni telematiche anche attraverso video conferenze, al fine di evitare quanto più possibile la presenza fisica delle parti.

L'esperienza dell'ultimo mese ha rivelato come alcune istituzioni, che già erano solite praticare le suddette modalità telematiche, abbiano visto le loro attività proseguire in maniera pressoché invariata. È il caso ad esempio del Tribunale del Registro delle Imprese, l'Agenzia delle Entrate e gli uffici giudiziari.

Altri uffici invece, come ad esempio l'ufficio catastale, che non erano già predisposti al telelavoro, hanno sospeso, per tutta la durata dell'epidemia, la ricezione del pubblico. In questo caso, la recente esperienza ha dimostrato come le procedure si siano rese inevitabilmente più lunghe e laboriose rispetto alla situazione previgente.

Il decreto del governo 74/2020 (III.31.)„alcune misure processuali applicabili durante l'emergenza” ha apportato   novità attinenti alle procedure giudiziali. Innanzitutto fino al 31 marzo 2020 è stata disposta la sospensione delle attività giudiziarie.

La più grande novità riguarda però l'udienza istruttoria relativa ai procedimenti già iniziati prima dell'entrata in vigore di queste disposizioni provvisorie.  In questi casi il processo si dovrebbe svolgere preferibilmente mediante modalità telematiche, cioè tramite videoconferenze multimediali.  Le udienze pertanto non prendono forma fisicamente ma solo per via digitale, assicurando l'effettiva partecipazione anche ai soggetti non in grado di prendere parte alle videoconferenze. In questi casi è infatti previsto che le relative dichiarazioni siano assunte per iscritto e riprodotte in formato digitale nel processo. Anche le sentenze seguiranno la via telematica e non verranno pertanto pronunciate fisicamente.

Per quanto riguarda le attività notarile, alcune di esse erano già informatiche, così, per le ingiunzioni di pagamento è possibile il deposito dell'istanza telematica presso il notaio. Nei procedimenti successori, invece, il notaio, non potendo supplire alla presenza fisica della parti, è costretto a rimandare gli appuntamenti alla fine dell'emergenza. Nei casi invece in cui si possa fare a meno della presenza fisica dei soggetti, il notaio procede all'assunzione per iscritto e procede di conseguenza.

Per quanto riguarda gli avvocati e i praticanti, la crescente diffusione di una modalità di autenticazione della firma del cliente da remoto ha ridotto notevolmente i disagi determinati dall'epidemia. Si tratta di una modalità secondo la quale il cliente firma l'atto anche in assenza dell'avvocato, il quale procede successivamente alla controfirma autenticandone così l'identità del dichiarante. È infatti possibile per gli avvocati concludere transazioni e scambi di documenti anche tra soggetti non fisicamente presenti, assicurando così il rispetto delle forme e delle garanzie del caso.

Tale modalità di autenticazione e identificazione da remoto della firma del cliente è applicabile indipendentemente dalla legge n.53 del 2017 sulla prevenzione e la repressione del riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo (di seguito Pmt), anche se l'avvocato non avesse incontrato fisicamente il cliente prima.

Ai sensi dei punti 5.1-5.3 del regolamento della Camera degli avvocati ungheresi n. 10/2019. (VI. 24.) il cliente può anche essere identificato mediante un dispositivo di comunicazione elettronica pre-verificato.  Conseguentemente l'identificazione remota è applicabile sia nei casi che rientrino nell'ambito di applicazione del Pmt sia in quelli che vi siano estranei. In sostanza l'avvocato ha la facoltà di identificare il cliente tramite l'esibizione in videoconferenza dei relativi documenti di identità.

Attraverso quindi l'istituto dell'autenticazione in remoto della firma, l'avvocato può accertare l'identità del cliente e controfirmarne il documento anche qualora l'apposizione della firma non sia da questi stata effettuata di fronte all'avvocato. È infatti sufficiente che l'identificazione del cliente sia avvenuta dallo stesso avvocato procedente in un momento anteriore, de visu, ovvero nella modalità telematica descritta.

Questa possibilità è ammissibile anche qualora il cliente firmi la procura per l'avvocato dall'estero (cioè fuori dall'Ungheria), purché tale firma sia successivamente autenticata dall'avvocato in via telematica. In questi casi l'avvocato deve rendere edotto il cliente dell'importanza della procedura che si sta svolgendo e della modalità di autenticazione della firma che si intenderà seguire, nonché concordare specificamente il contenuto del documento.

L'applicazione di questa procedura è molto pratica soprattutto nelle procedure aziendali e nelle transazioni immobiliari, garantendo tanto la speditezza quanto l'accertamento effettivo dell'identità del dichiarante.

Avv. Rózsa Boda

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Applicazione dell'Ordinanza Europea di Sequestro conservativo su Conti bancari (OESC)

15/04/2020

Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale: implicazioni transnazionali e conseguente istituzione dell’OESC

Il nostro Studio Legale è stato contattato in diverse occasioni nei casi in cui un creditore straniero dell'Unione europea richieda un credito nei confronti di un debitore ungherese o nei confronti di un debitore il quale abbia conto bancario gestito in Ungheria. Poiché l'applicazione rapida ed efficace delle misure assicurative può svolgere un ruolo cruciale nell'esecuzione della pretesa, il nostro ufficio ha sviluppato la seguente pratica per l’applicazione di tale misure;

Attraverso il Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, è stato ideato un nuovo ed alternativo sistema di cooperazione giudiziaria europea, di grande utilità per la materia civile e commerciale. Il sistema individuato dagli organi UE introduce l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, c.d. "OESC".

Tale nuova procedura europea si affianca a quelle sino ad ora già esistenti nei singoli sistemi nazionali e che i creditori possono avviare per recuperare i crediti in altri Paesi dell'UE. Quanto all'ambito di applicazione del Regolamento, si può procedere per i crediti pecuniari in materia civile e commerciale nei casi transnazionali, indipendentemente dalla natura dell'autorità giudiziaria interessata.

Ci si può avvalere di tale procedura in ipotesi di c.d. casi transnazionali e, per tali il Regolamento intende quelli in cui:

1) il creditore è domiciliato in uno Stato membro diverso da quello presso cui è tenuto il conto bancario su cui effettuare il sequestro;

2) lo Stato membro dell'autorità giudiziaria che tratta la domanda di ordinanza di sequestro conservativo diversa dallo Stato membro ove è tenuto il conto bancario su cui effettuare il sequestro.

Se queste rappresentano le linee guida per comprendere la ratio, e conseguentemente, le finalità dell’OESC, è attraverso lo studio del relativo Regolamento di Esecuzione che si possono comprendere le modalità di utilizzo di tale nuova procedura.

 A partire dal 18 Gennaio 2017 è entrato in vigore il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1823/2016 della Commissione del 10 ottobre 2016, con cui sono istituiti i Moduli di cui al già citato Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; da notare che quest’ultimo, però, non trova applicazione per il Regno Unito e la Danimarca.

Da una prima analisi del Regolamento di Esecuzione, si evince che, la procedura in esame sia caratterizzata dalla tempestività con la quale l'autorità giudiziaria vaglia la richiesta del creditore.

L'autorità giudiziaria decide sull'emissione dell'OESC entro e non oltre:

a) 5 giorni lavorativi dal deposito della richiesta, nel caso in cui il creditore disponga già di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico che imponga al creditore di pagare il credito vantato dal creditore;

b) 10 giorni lavorativi dal deposito della richiesta, nel caso la richiesta presentata prima che il creditore abbia ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico.

È da sottolineare, però, che il creditore non può presentare contemporaneamente, presso le diverse autorità giudiziarie, più domande parallele di OESC nei confronti del medesimo debitore.

Allo scopo di bilanciare gli interessi del creditore e del debitore, il Regolamento n. 655/2014 prevede espressamente che, nel caso in cui il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziariauna transazione giudiziaria o un atto pubblico, prima di emettere l'OESC l'autorità giudiziaria impone al creditore di costituire una garanzia di importo sufficiente per impedire abusi della procedura, in modo da assicurare il risarcimento di eventuali danni subiti dal debitore, nelle ipotesi di responsabilità per colpa del creditore.

Altro elemento che caratterizza fortemente la procedura, è il c.d. effetto sorpresa nei confronti del debitore: il debitore non è informato della domanda di ordinanza di sequestro conservativo, né è sentito prima dell'emissione dell'ordinanza.

In mancanza di titolo, sono competenti le autorità giudiziarie dello Stato membro che è competente per il merito, in conformità alle norme di competenza applicabili. Nel caso in cui il creditore agisca in forza di una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, sono competenti a emettere l'OESC le autorità giudiziarie dello Stato Membro in cui è stata emessa la decisione giudiziaria o è stata conclusa la transazione giudiziaria. E, nell’ipotesi in cui, la richiesta di emissione sia stata presentata prima di avviare un procedimento di merito, il creditore deve instaurare il relativo procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda di sequestro conservativo o entro 14 giorni dalla data di emissione dell'ordinanza, se questa data è posteriore.

Laddove il creditore manchi di provare dell'avvio del procedimento di merito entro i già menzionati termini, gli effetti dell'ordinanza saranno revocati o cesseranno, con conseguente informazione delle parti e, quindi, del debitore.

Ciò che si presuppone all’emissione dell’OESC, è che il creditore provi l'esistenza dell'urgente necessità di tale misura. Sono necessarie, a tal fine, anche prove circa la sussistenza del rischio che, in mancanza dell’ordinanza, la successiva esecuzione del credito vantato risulterà compromessa o resa sostanzialmente più difficile. Sempre in un'ottica di semplificazione del recupero del credito transfrontaliero, il creditore può avvalersi dell'OESC, anche nel caso in cui inizialmente non disponga di informazioni relativamente ai conti bancari del proprio debitore.

Per ciò che concerne l'attuazione della misura, l'OESC deve essere tempestivamente trasmessa alla banca che detiene il conto bancario del debitore affinché questa possa provvedere al blocco dell'importo indicato oppure, ove previsto dal diritto nazionale, trasferendo l'importo sequestrato su un conto utilizzato ai fini della procedura.

L'essenza della procedura dell’OESC che, una delibera emessa in uno Stato membro può essere eseguito nell'altro Stato membro senza ulteriori azioni legali.

Entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo all'attuazione dell'OESC, la banca o altro soggetto responsabile dell'esecuzione dell'ordinanza nello Stato membro dell'esecuzione emette la dichiarazione di avvenuta attuazione del sequestro conservativo con l'indicazione precisa degli importi sul conto sottoposti a sequestro. Soltanto in questa fase, il debitore viene informato del sequestro, mediante notificazione o comunicazione dell'OESC.

A questo punto, il debitore può esercitare il suo diritto di difesa, chiedendo la revoca o la modifica dell'OESC o la limitazione o cessazione dell'esecuzione.

In un caso specifico, il tribunale olandese competente ha agito in merito al rilascio di un OESC sulla base di una delibera definitiva ed esecutiva ai sensi della legge olandese. Nel caso, il creditore era un individuo olandese, il debitore era un'associazione commerciale tedesca, con un conto bancario in Ungheria. Secondo l'EAPO emesso, la sede della banca che gestisce il conto bancario del debitore in Ungheria ha stabilito la giurisdizione del tribunale distrettuale centrale di Buda, poiché la società tedesca non aveva altri collegamenti con l'Ungheria. La BKKV ha trasmesso l'ordine senza ulteriore procedura di riconoscimento alla Corte giudiziaria ungherese, che ha automaticamente provveduto alla nomina di un ufficiale giudiziario.

Tutt'oggi, con particolare riguardo alle piccole-medie imprese, si registrano ingenti perdite annuali a causa dell’inefficienza e della lentezza delle procedure destinate al recupero di quei crediti che presentano carattere transfrontaliero. In tale contesto, pertanto, l’OESC rappresenta uno strumento atteso e necessario nel panorama comunitario; una procedura che si erge a modello alternativo messo a disposizione del creditore, per tutelare il proprio credito in maniera semplice ed efficace.

Dr. Boda Rózsa – Studio Legale Avv. Bálint Halmos

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Ungheria: Notiziario economico Dicembre 2019 - Gennaio 2020

08/01/2020

Notizie su Ungheria e Budapest - Dicembre 2019-Gennaio 2020

-La crescita del PIL ungherese ha superato nel 2019 ogni previsione attestandosi a circa un +4.9%. Secondo le prime stime della Banca Centrale ed istituti di rating, la crescita per il 2020 si attesterà tra il  +3.2% e  +3.5%, mentre l'inflazione dovrebbe raggiungere l'obiettivo medio del 3%.

-Significativo aumento di passeggeri presso l'aereporto di Budapest che per il 2019 ha raggiunto la quota di 16 milioni di passeggeri, sul fronte delle notti trascorse da turisti locali e stranieri in Ungheria si è registrato un +5%.

-Per quel che concerne gli aspetti fiscali, si registra per il 2020 un aumento degli stipendi degli operatori sanitari del +14%; viene inoltre finanziata l'esenzione fiscale per la maternità con 60 milioni di Euro per i redditi più bassi; il programma "women 40" per le pensioni agevolate delle donne resta attivo, permettendo così alle donne che abbiano trascorso 40 anni nel mercato del lavoro di ritirarsi prima di raggiungere età pensionabile.

-Secondo uno studio di ING, il fiorino nel 2020 potrebbe avere un rapporto di cambio Euro-Fiorino pari a circa 1 Euro - 340 Ft.

-L'Antitrust ungherese ha commissionato una multa a Facebook per aver violato la legge sulla concorrenza, la sanzione imposta risulta pari a 4 milioni di Euro.

-4 Startup ungheresi sono state premiate tra oltre 5mila partecipanti di ben 128 Paesi differenti, con il prestigioso titolo di "Deep Tech Pioneers" parte del programma "Hello Tomorrow Global Challenge".

-Dal lato del settore costruzioni si è registrato un aumento del 20% circa, a breve inizierà un programma di ristrutturazione di 53 stazioni e linee ferroviarie a Budapest ed in Ungheria, i lavori si prevede vengano conclusi entro il 2023.

Dr. Lorenzo Amato

 

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Ungheria: a quanto ammonterà l’aliquota IVA sulle case di nuova costruzione per il 2020?

29/11/2019

Ungheria: a quanto ammonterà l’aliquota IVA sulle case di nuova costruzione per il 2020?

In Ungheria, il settore immobiliare è in continua espansione e fermento, come dimostrano i prezzi medi al metro quadro nella Capitale, che hanno raggiunto i 3.000 Euro nei distretti centrali, con un incremento tra i più alti dell’intera Unione Europea, facendo segnare un +12% rispetto all’anno precedente.

Le ragioni di questo “boom” sono molteplici, sicuramente da ricercare nell’elevata domanda proveniente da investitori esteri, soprattutto cinesi facoltosi e l’espansione dell’economia ungherese.

Gli esperti del settore si interrogano su quanto ancora potrà durare il trend positivo o se invece ci sarà una frenata dei prezzi degli immobili, soprattutto in ottica della decisione tanto attesa sull’importo dell’IVA per le case di nuova costruzione a partire dal 2020. A quanto infatti ammonterà tale aliquota?

Con una decisione recente in ambito fiscale e molto attesa, il Governo ha deciso di riportare l’aliquota IVA per le nuove costruzioni al 27% per il 2020, dopo un periodo di IVA agevolata al 5%.

Cosa comporterà tale decisione secondo gli analisti più accreditati del settore?

Analizzando l’andamento del mercato e le varie tesi, tale situazione potrebbe comportare per la maggioranza degli esperti, ad un ulteriore spinta dei prezzi dei nuovi immobili ed al tempo stesso far riemergere interesse per l’acquisto di appartamenti “usati” per una certa categoria di acquirenti locali.

In attesa di vedere lo sviluppo concreto di tali decisioni e tesi, lo Studio legale Avv. Balint Halmos resta a disposizione della propria clientela ai fini di consulenze in questo delicato ed interessante settore, infine per concludere, come ricordava Francis Bacon, "le case sono fatte per viverci, non per essere guardate". 

Dr. Lorenzo Amato

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Notiziario economico su Ungheria e Budapest – Settembre-Novembre 2019

18/11/2019

Notizie su Ungheria e Budapest – Settembre-Novembre 2019

  • Il Parlamento ungherese ha approvato il pacchetto fiscale che mantiene l'IVA al 5% per immobili residenziali di nuova costruzione con l'obbligo di vendita entro il 2023 e che abbiano ottenuto il permesso di costruzione entro 1 novembre 2018. La tassa sulle banche viene ridotta allo 0,21%. Si segnala inoltre l'alzamento del limite della soglia di esenzione IVA per le piccole imprese da 8 milioni a 12 milioni di fiorini (circa 38mila euro). Viene inoltre aumentata sensibilmente la spesa per ricerca e sviluppo con un +27%. Vengono messi a disposizione 10 milioni di euro per aumentare il profilo del vino locale ed introdurre un marchio di qualità per i prodotti dei migliori viticoltori. Il governo ungherese ha inoltre approvato il piano di ammodernamento di 43 chilometri dell’autostrada M1 tra Budapest e Vienna.

  • Secondo le ultime stime da parte del FMI (Fondo Monetario Internazionale) viene confermata una crescita del PIL per il 2019 pari al +4.6% annuo. L'organizzazione internazionale conferma che l'Ungheria dovrebbe ottenere la seconda crescita piu' alta dei Paesi U.E. ed un PIL pari al +3.3% nel 2020. Stime anch'esse confermate dalla Banca Europea per la costruzione e sviluppo (BERS). L'inflazione dovrebbe assestarsi intorno al 3.2% per entrambi gli anni.

  • Gli investimenti esteri in Ungheria hanno già raggiunto un livello record quest’anno, con la firma di 62 accordi su importanti progetti di investimento entro la fine di ottobre (2019) e la creazione di 9.682 posti di lavoro. ll salario mensile lordo medio per i posti di lavoro creati attraverso un sistema di incentivi statali agli investimenti è stato di 420.000 fiorini (1.250 euro al mese circa) l’anno scorso ed è salito a 458.000 fiorini (1.360 euro al mese circa) nei primi dieci mesi del 2019. A livello nazionale, il salario mensile lordo medio è stato di 329.900 fiorini (980 euro al mese circa) nel 2018 e ha raggiunto 359.800 fiorini (1.075 euro al mese circa) nei primi otto mesi di quest’anno.

  • A Budapest i prezzi degli immobili in molti distretti centrali della città, spinti dall'acquisto di asiatici in prevalenza cinesi, ha raggiunto il prezzo di circa 3.000 Euro/mq. Sempre nella capitale e' stato inaugurato un nuovo centro termale - Csillaghegy - convertendo la spiaggia stagionale in una spa per tutto l'anno, con varie piscine, tra cui una di acqua salata. Si segnala inoltre la crescita della cultura dello "sharing-green" in citta' con sempre piu' presenza di mezzi elettrici tra cui auto, biciclette, monopattini e motorini a noleggio. Jaguar e Land Rover hanno aperto un nuovo ufficio tecnico  ingegneristico a Budapest, con la creazione di 100 nuovi posti di lavoro.

  • Gergely Karácsony, candidato dell’opposizione ed europeista, e' divenuto sindaco di Budapest con il 50.86% dei voti contro István Tarlós, il sindaco orbaniano in carica dal 2010 che ha chiuso al 44.10%.

  • Eurotrade, società ungherese, ha di recente completato un parco solare di 8 ettari che fornirà energia a circa 2.000 famiglie nella contea di Komaron-Esztergom, confermando la volontà del governo di servirsi anche di energie rinnovabili.

           Dr. Lorenzo Amato

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Ungheria: Istituto giuridico del Trust

16/10/2019

L’ISTITUTO GIURIDICO DEL TRUST - Ungheria

Che cosa è l’istituto giuridico del TRUST?

Il TRUST identificabile in italiano con il concetto di “affidamento tutelato” è un istituto giuridico, di derivazione anglossassone, recepito dallo Stato ungherese dal Codice Civile e disciplinato successivamente dalla Legge XV del 2014.

In estrema sintesi, senza entrare in minuziosi tecnicismi, il TRUST serve a regolare una molteplicità di rapporti in materia patrimoniale, immobiliare, familiare, di successione ed all’interno del diritto societario e fiscale.

Come funziona?

Il TRUST si configura come un contratto che deve essere redatto in forma scritta in cui un soggetto detto Disponente (Settlor) conferisca i suoi beni, ad un altro soggetto detto Amministratore Fiduciario (Trustee) dei beni, il quale operi nell’interesse finale di altri soggetti, che saranno i beneficiari dell’amministrazione e dei conseguenti redditi e/o capitali, secondo le regole dettate dal disponente.

A chi si rivolge il Trust?

A chiunque (imprenditori, medici, commercialisti, persone) che abbiano a che fare con un rischio, sia esso connesso con le sue attività o meno.

Si pensi ad esempio ad un passaggio generazionale in un’azienda e l’equilibrio dei rapporti all’interno della famiglia stessa. L’imprenditore spesso vede quel passaggio come “un evento che verrà”, senza programmarlo, come invece spesso avviene spesso ad esempio negli Stati Uniti. L’amministrazione di un patrimonio tramite Trust, permette ad esempio di avere istruzioni su come gestire il patrimonio a favore di un minore, coinvolgendo la famiglia ed accompagnandone la crescita di quel figlio fin da subito.

Perchè aprire un Trust in Ungheria e quali sono i relativi vantaggi?

L’Ungheria presenta una disciplina snella e ben delineata per quel che rigurda la creazione di un Trust, anche relativamente ai costi che risultano vantaggiosi se equiparati a quelli italiani.

La specificità del Trust rispetto ad altri strumenti di protezione patrimoniale, è che i beni ad esso conferito non possono essere aggrediti nè dai creditori del disponente nè dai creditori diretti del Trustee, in quanto egli ne acquisisce la proprietà solo in quanto tale, al di fuori del proprio patrimonio personale e del proprio codice fiscale.

Il Trust non ha poi limiti nè di capienza nè di tipologia di beni conferiti, sia in termini materiali che immateriali: si pensi ad es. immobili, opere d’arte, liquidità, titoli.

La potenza del Trust risulta grazie alla sua duttibilità ed elasticità: a livello societario e soprattutto nell’aria del patrimonio formalmente aziendale ma direttamente riconducibile all’imprenditore, il Trust costituisce una difesa totale della proprietà e del patrimonio stesso.

Il Trust come elemento di evasione?

Molte volte l’istituto del Trust è accostato come attività per celare e velare attività, si pensi alla evasione fiscale.

Tale idea è assolutamente infondata. Il Trust tutto è tranne che uno strumento di evasione, infatti ha un proprio istituto giuridico, paga le tasse, vi è controllo e pertanto risulta del tutto trasparente. Ovviamente trattandosi di un fattore umano, resta chi viola le regole, ma certamente non nasce come strumento di evasione e/o schermo ad operazioni illecite.

Scopri la nostra presentazione interattiva sul Trust al seguente link:

https://prezi.com/byx9jm6sgi9a/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Dr. Lorenzo Amato – Dr. Csanad Kandiko – Studio Legale Avv. Balint Halmos

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Focus Mercato immobiliare Budapest – II semestre 2019

05/09/2019

Focus Mercato immobiliare Budapest – II semestre 2019

-L’inizio del nuovo anno universitario e scolatisco, spinge in alto i costi medi di locazione. Le locazioni hanno subito una variazione di prezzo con un segno positivo del +10%, grazie alla presenza sempre piu' numerosa di studenti provenienti da altri paesi. Le aree attualmente piu’ ricercate dagli studenti, oltre ovviamente alla vicinanza della propria sede, sono i distretti IX e XI a Budapest. I costi medi per l'affitto mensile per un monolocale in queste zone, si attestano sui 120.000 HUF (circa 380 euro), mentre per appartamenti piu’ grandi il prezzo sale a 200.000 HUF (circa 630 euro).

-Sul fronte delle locazioni di immobili adibiti ad uso-ufficio, il trend nel II semestre del 2019 si conferma positivo. Attualmente infatti come dimostrato dal grafico sottostante il numero di uffici vacanti è sceso alla cifra record di 6.3%.

 

 

 

 

 

 

 

 

-La forte spinta del mercato immobiliare è certamente confortata dall’espansione dinamica degli investimenti generali, che sono saliti di ben +19% nel secondo semestre dell’anno in corso.

Dr. Lorenzo Amato

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