Misure processuali relative all'epidemia di Covid-19 ed esperienza pratica
25/04/2020
Misure processuali relative all'epidemia di coronavirus, esperienza pratica
In seguito all'epidemia di coronavirus, il 14 marzo 2020 è entrato in vigore il decreto governativo 5/2020 (III.14.) „sulle misure da adottare per l'emergenza al fine di prevenire l'epidemia, fonte di pericolo per l'integrità della vita e dei beni, nonché per salvaguardare la salute dei cittadini ungheresi.”
Per dare attuazione al decreto del governo molte pubbliche amministrazioni ungheresi hanno cercato di adattarsi all'emergenza nella loro quotidiana attività. È emersa come valida alternativa le comunicazioni telematiche anche attraverso video conferenze, al fine di evitare quanto più possibile la presenza fisica delle parti.
L'esperienza dell'ultimo mese ha rivelato come alcune istituzioni, che già erano solite praticare le suddette modalità telematiche, abbiano visto le loro attività proseguire in maniera pressoché invariata. È il caso ad esempio del Tribunale del Registro delle Imprese, l'Agenzia delle Entrate e gli uffici giudiziari.
Altri uffici invece, come ad esempio l'ufficio catastale, che non erano già predisposti al telelavoro, hanno sospeso, per tutta la durata dell'epidemia, la ricezione del pubblico. In questo caso, la recente esperienza ha dimostrato come le procedure si siano rese inevitabilmente più lunghe e laboriose rispetto alla situazione previgente.
Il decreto del governo 74/2020 (III.31.)„alcune misure processuali applicabili durante l'emergenza” ha apportato novità attinenti alle procedure giudiziali. Innanzitutto fino al 31 marzo 2020 è stata disposta la sospensione delle attività giudiziarie.
La più grande novità riguarda però l'udienza istruttoria relativa ai procedimenti già iniziati prima dell'entrata in vigore di queste disposizioni provvisorie. In questi casi il processo si dovrebbe svolgere preferibilmente mediante modalità telematiche, cioè tramite videoconferenze multimediali. Le udienze pertanto non prendono forma fisicamente ma solo per via digitale, assicurando l'effettiva partecipazione anche ai soggetti non in grado di prendere parte alle videoconferenze. In questi casi è infatti previsto che le relative dichiarazioni siano assunte per iscritto e riprodotte in formato digitale nel processo. Anche le sentenze seguiranno la via telematica e non verranno pertanto pronunciate fisicamente.
Per quanto riguarda le attività notarile, alcune di esse erano già informatiche, così, per le ingiunzioni di pagamento è possibile il deposito dell'istanza telematica presso il notaio. Nei procedimenti successori, invece, il notaio, non potendo supplire alla presenza fisica della parti, è costretto a rimandare gli appuntamenti alla fine dell'emergenza. Nei casi invece in cui si possa fare a meno della presenza fisica dei soggetti, il notaio procede all'assunzione per iscritto e procede di conseguenza.
Per quanto riguarda gli avvocati e i praticanti, la crescente diffusione di una modalità di autenticazione della firma del cliente da remoto ha ridotto notevolmente i disagi determinati dall'epidemia. Si tratta di una modalità secondo la quale il cliente firma l'atto anche in assenza dell'avvocato, il quale procede successivamente alla controfirma autenticandone così l'identità del dichiarante. È infatti possibile per gli avvocati concludere transazioni e scambi di documenti anche tra soggetti non fisicamente presenti, assicurando così il rispetto delle forme e delle garanzie del caso.
Tale modalità di autenticazione e identificazione da remoto della firma del cliente è applicabile indipendentemente dalla legge n.53 del 2017 sulla prevenzione e la repressione del riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo (di seguito Pmt), anche se l'avvocato non avesse incontrato fisicamente il cliente prima.
Ai sensi dei punti 5.1-5.3 del regolamento della Camera degli avvocati ungheresi n. 10/2019. (VI. 24.) il cliente può anche essere identificato mediante un dispositivo di comunicazione elettronica pre-verificato. Conseguentemente l'identificazione remota è applicabile sia nei casi che rientrino nell'ambito di applicazione del Pmt sia in quelli che vi siano estranei. In sostanza l'avvocato ha la facoltà di identificare il cliente tramite l'esibizione in videoconferenza dei relativi documenti di identità.
Attraverso quindi l'istituto dell'autenticazione in remoto della firma, l'avvocato può accertare l'identità del cliente e controfirmarne il documento anche qualora l'apposizione della firma non sia da questi stata effettuata di fronte all'avvocato. È infatti sufficiente che l'identificazione del cliente sia avvenuta dallo stesso avvocato procedente in un momento anteriore, de visu, ovvero nella modalità telematica descritta.
Questa possibilità è ammissibile anche qualora il cliente firmi la procura per l'avvocato dall'estero (cioè fuori dall'Ungheria), purché tale firma sia successivamente autenticata dall'avvocato in via telematica. In questi casi l'avvocato deve rendere edotto il cliente dell'importanza della procedura che si sta svolgendo e della modalità di autenticazione della firma che si intenderà seguire, nonché concordare specificamente il contenuto del documento.
L'applicazione di questa procedura è molto pratica soprattutto nelle procedure aziendali e nelle transazioni immobiliari, garantendo tanto la speditezza quanto l'accertamento effettivo dell'identità del dichiarante.
Avv. Rózsa Boda