Ungheria: passa la modifica della Costituzione su “migranti” e “riforma giudiziaria”
27/06/2018
Ungheria: passa la modifica della Costituzione su “migranti” e “riforma giudiziaria”.
In questi giorni si sta discutendo animatamente del sistema di ridistribuzione delle quote migranti del Regolamento di Dublino, in previsione di questo, il Governo ungherese da sempre contrario e a difesa dei suoi confini, temendo le scelte di Bruxelles, si è portato avanti con la modifica della Costituzione e precisamente a meno di consenso specifico da parte del Parlamento tramite maggioranza assoluta, i migranti non potranno essere ricollocati in Ungheria e non sarà garantito asilo a quanti vi arriveranno da un Paese c.d. “sicuro”, in cui non vi siano minacce e persecuzioni.
I nuovi emendamenti alla Costituzione ungherese ed il loro contenuto
Il contenuto della legge prevede nello specifico la messa al bando delle organizzazioni ritenute pericolose per la sicurezza nazionale: le pene variano da un minimo di 5 giorni fino ad un massimo di 90 giorni di reclusione per chiunque sia colto nell’atto di aiutare i richiedenti asilo a raggiungere l’Ungheria. Vi è poi l’introduzione di una tassa straordinaria del 25% per le ONG che prestano aiuto e soccorso ai migranti.
Sulla norme in materia di “migranti” si precisa:
-Gli “indigen” non possono essere ricollocati in Ungheria salvo approvazione del Parlamento;
-La protezione dell’identità costituzionale dell’Ungheria e dei valori cristiani costituiscono la funzione di tutti gli organi di Stato;
-L’esercizio della libertà di espressione e di assemblea non possono autorizzare all’invasione delle vite private e delle famiglie altrui o all’invasione delle loro case (con riferimento alle manifestazioni nei pressi del Parlamento non piu’ autorizzate come anche la protezione delle abitazioni dei membri governativi);
-Abitare gli spazi pubblici è vietato (norma che va a rafforzare la lotta ai senzatetto nelle zone Unesco);
Sulle norme in materia di “riforma giudiziaria” si precisa:
-Le Corti (Tribunali) si occupano dell’amministrazione della Giustizia;
-Le Corti vengono ripartite tra “Regolari” e “Amministrative”;
-Le prime svolgono la funzione in materia penale, civile e altre materie in base alla legge.
-La Kuria è l’Organo supremo di organizzazione delle Corti regolari;
-Le Corti amministrative si occupano di giudizi amministrativi e casi sanciti ex-lege. (i Giudici saranno eletti dal Governo tra ex-funzionari dello stesso e deciderrano su atti e ricorsi amministrativi dello Stato);
-La Corte Suprema Amministrative è l’organo supremo delle Corti Amministrative.
Dr. Lorenzo Amato - Studio Legale Avv.Balint Halmos