Le modifiche al codice di procedura civile ungherese

Tre anni fa, il 1 ° gennaio 2018, è entrata in vigore la legge n. CXXX del 2016 apportante modifiche al codice di procedura civile, innovando così la disciplina delle controversie civili in Ungheria. La nuova legge processuale ha introdotto, tra l’altro, il principio della concentrazione del procedimento e ha rimarcato la doverosa condotta responsabile delle parti nel processo. Il principale obiettivo della riforma, in linea con le tendenze europee, è stato quello di abbreviare i tempi della giustizia civile, realizzando così il giusto processo.

Sulla scorta della consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale magiara, la nuova riforma ha teso a semplificare le norme processuali. Sotto questi auspici è per tanto entrata in vigore il 1° gennaio 2021 la più recente riforma del codice di procedura civile ungherese (legge n. CXIX del 2020) che ha a sua volta modificato un precedente intervento (legge n. CXXX del 2016). Lo scopo principale delle nuove modifiche è quello di rendere più accessibile la giustizia civile. Al contempo vengono perseguiti gli obiettivi della concentrazione dei procedimenti (in un’ottica di economia dei mezzi processuali) mantenendo il così detto principio della struttura frazionata del procedimento.

Il principio di concentrazione del procedimento si basa sull’Art. 3 del codice di procedura civile, a detta del quale, tanto il tribunale, quanto le parti, si devono adoperare per produrre nella fase processuale dedicata tutte le prove necessarie all’istruzione probatoria, in modo tale che la decisione sia presa dal giudice dopo una sola udienza.

Secondo la struttura frazionata del procedimento, nella fase introduttiva del contenzioso, le parti devono fornire tutte le prove rilevanti ai fini del thema decidendum, corredate dalle motivazioni giuridiche a fondamento della pretesa azionata. Il giudice, d’altro canto, in questa fase rileva le irregolarità e le invalidità che impediscano il prosieguo del procedimento.

Tali nuove regole, di portata generale, si applicano a tutti i procedimenti pendenti al 1° gennaio 2021. La nuova disciplina afferente alla competenza, invece, riguarda solo i processi introdotti con domanda successiva all’entrata in vigore della nuova riforma.

Le modifiche semplificano gli elementi costitutivi dell’atto di citazione. Dal 1 ° gennaio non è più obbligatorio indicare nell'atto di citazione relativamente al convenuto, le sue generalità, la sua residenza, la sua posizione processuale.

Qualora poi una parte sia una persona giuridica, i cui dati siano iscritti in pubblici registri, il giudice non è più tenuto a richiedere ulteriori dimostrazioni di informazioni che siano ivi pubblicate. Qualora invece la persona giuridica non sia sottoposta a tale regime pubblicitario, permane il potere del giudice di richiedere la dimostrazione di tali elementi.

D'ora in poi, anche nel caso in cui una delle parti agisca tramite rappresentante legale, il giudice sarà obbligato ad ordinare alla parte di presentare una rettifica in caso di vizio formale o sostanziale dell’atto di citazione. Tale modifica è giustificata dal fatto che le domande di persone giuridiche, che stanno in giudizio per mezzo dei loro rappresentanti legali, venivano spesso rigettate ex oficio senza dare la possibilità all’attore di correggere le irregolarità dell’atto introduttivo.

Nell'ordinanza che dispone la rettifica le eventuali irregolarità nell’atto di citazione devono essere esplicitamente indicate dal giudice. Qualora l’attore poi vi ponga rimedio, il giudice è tenuto ad accettare la domanda, senza la possibilità cioè di ordinare ulteriori modifiche.

Quest’ultima modifica è di assoluto rilievo poiché in passato accadeva che il tribunale emanasse plurime ordinanze di rettifica, con la possibilità infine di respingere la domanda attorea nel caso in cui la parte non desse corso alle correzioni richieste.

Secondo la nuova normativa, nei casi relativi allo stato personale, ad esempio le procedure relative all’affidamento dei figli, viene data precipua attenzione all’interesse dei minori.

Le modifiche sopra evidenziate sono solo una piccola parte della nuova normativa. In conclusione si può affermare che le norme, entrate in vigore il 1 ° gennaio 2021, agevoleranno i procedimenti civili sia per l’attore, sia per il convenuto, rendendo il processo civile ungherese molto più rapido e semplice, in ottemperanza alle direttive europee

dr. Csanád Kandikó, Gianmarco Dalla Costa

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