Trasferimento della sede legale
19/06/2020
Trasferimento della sede legale in altro paese UE senza vincoli? Sarà ben presto disponibile!
Il 27 novembre 2019 è stato un giorno storico del diritto societario europeo visto che dopo anni di „lotta”, il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea hanno emanato la direttiva n. 2019/2121, che porterà cambiamenti significativi per quanto riguarda il trasferimento della sede delle società di capitali.
Nonostante la persistente volontà del Parlamento Europeo e del Consiglio nel senso di innovare la disciplina del trasferimento della sede di una società di capitali, gli altri organi dell’Unione hanno a lungo ostacolato questa riforma. Sulla base della precedente legislazione, che allo stato attuale è quella ancora in vigore, la procedura di trasferimento della sede legale è molto complicata e costosa.:
Fino a quando gli stati membri non avranno recepito la direttiva n. 2019/2121, le società hanno due modalità per trasferire la loro sede sociale da uno stato all’altro dell’Unione Europea:
Scioglimento della società nello stato d’origine e nuova costituzione all’interno dello stato di destinazione
Costituzione di una nuova società nel paese che si intende di destinazione della sede legale, e successiva fusione di quest’ultima con la società esistente nello stato d’origine.
Il punto debole della precedente legislazione era che la società non poteva mantenere la sua personalità giuridica, ovvero, non vi era la continuità operativa dell’impresa.
Questo inconveniente è stato risolto dalla nuova direttiva che assicura la continuità della personalità giuridica all’interno del procedimento di trasferimento della sede legale.
In base alle nuove disposizioni, una società sarà in grado di trasferire la propria sede legale da un paese all’altro, all’interno dell’Unione Europea, il tutto mutando semplicemente il nome della società dal paese d’origine al paese di destinazione, senza che si modifichi il tipo di società prescelto. Ad esempio, se una società a responsabilità limitata (s.r.l..) italiana volesse trasferire la sede legale in Ungheria, la stessa dovrebbe solamente cambiare il paese di registrazione e trasformarsi da s.r.l. di diritto italiano, nella medesima società a responsabilità limitata di diritto ungherese che viene denominata „Korlátolt felelősségű társaság” ovvero Kft.
La nuova legislazione comporta tre conseguenze rilevanti:
sul piano societario: la società mantiene tutti i rapporti pregressi con particolare riguardo ai contratti in essere, e le posizioni attive e passive
Sul piano della compagine sociale: la componente sociale rimane la medesima ante e post trasferimento della sede legale, con eccezione dei soli soci che abbiano votato contro il programma di trasferimento della sede legale..
Sul piano dei dipendenti: la società risultatane al seguito del trasferimento sarà tenuta a mantenere i medesimi rapporti di lavoro già esistenti con la società ante trasferimento.
L'ambito di applicazione della nuova direttiva si estende alle società di capitali, le quali in Italia sono le società per azioni, le società in accomandita per azioni, nonché le società a responsabilità limitata.
Gli stati membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della direttive entro il 31 gennaio 2023, il che significa che entro questo termine ultimo sarà possibile usufruire dei vantaggi del nuovo procedimento di trasferimento della sede legale della società.
Per ultieriori informazioni non si esiti a contattare lo Studio Legale Avv. Bálint Halmos
Csanád Kandikó, Gianmarco Dalla Costa