Trasferimento della sede legale

19/06/2020

Trasferimento  della sede legale  in altro paese UE senza vincoli? Sarà ben presto disponibile!

Il 27 novembre 2019 è stato un giorno storico del diritto societario europeo visto che dopo anni di „lotta”, il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea hanno emanato la direttiva n. 2019/2121, che porterà cambiamenti significativi per quanto riguarda il trasferimento della sede delle società di capitali.

Nonostante la persistente volontà del  Parlamento Europeo e del Consiglio nel senso di innovare la disciplina del trasferimento della sede di una società di capitali, gli  altri organi  dell’Unione hanno a lungo ostacolato questa riforma. Sulla base della precedente legislazione, che allo stato  attuale è quella ancora in  vigore, la procedura di trasferimento  della sede legale è molto complicata e costosa.:

Fino  a quando gli stati membri non avranno recepito  la direttiva n. 2019/2121, le società hanno due modalità per trasferire la loro sede sociale da uno stato all’altro  dell’Unione Europea:

  1. Scioglimento  della società  nello stato d’origine e nuova costituzione all’interno  dello stato di destinazione

  2. Costituzione di una nuova società nel paese che si intende di destinazione della sede legale, e successiva fusione di quest’ultima con la società esistente nello stato d’origine.

Il punto debole della precedente legislazione era che la società non poteva mantenere la sua personalità giuridica, ovvero, non vi era la continuità operativa dell’impresa.

Questo inconveniente è stato risolto dalla nuova direttiva che assicura la continuità della personalità giuridica all’interno  del procedimento di trasferimento della sede legale.

In base alle nuove disposizioni, una società sarà in grado di  trasferire la propria sede legale da un paese all’altro,  all’interno dell’Unione Europea, il tutto  mutando  semplicemente il nome della società dal paese d’origine al paese di  destinazione, senza che si modifichi il tipo di società  prescelto. Ad esempio, se una società a responsabilità limitata (s.r.l..) italiana volesse trasferire la sede legale in Ungheria, la stessa dovrebbe solamente cambiare il paese di registrazione e trasformarsi  da s.r.l.  di diritto italiano, nella medesima società a responsabilità limitata di diritto ungherese che viene denominata „Korlátolt felelősségű társaság” ovvero Kft.

La nuova legislazione comporta tre conseguenze rilevanti:

  1. sul  piano societario: la società mantiene tutti i  rapporti pregressi con  particolare riguardo ai contratti in essere, e le posizioni attive e passive

  2. Sul piano della compagine sociale: la componente sociale rimane la medesima ante  e post  trasferimento  della sede legale, con eccezione dei soli soci che abbiano votato contro il programma di trasferimento della sede legale..

Sul piano dei dipendenti: la società risultatane al seguito del trasferimento  sarà tenuta a mantenere i medesimi rapporti  di lavoro  già  esistenti con la società ante trasferimento.

L'ambito di applicazione della nuova direttiva si estende alle società di capitali, le quali in Italia sono le società per azioni, le società in accomandita per azioni, nonché le società a responsabilità limitata.

Gli stati  membri sono tenuti  a conformarsi  alle disposizioni della direttive entro il 31 gennaio 2023, il che significa che entro  questo termine ultimo sarà possibile usufruire dei vantaggi  del nuovo procedimento  di trasferimento  della sede legale della società.

Per ultieriori informazioni non si esiti a contattare lo Studio Legale Avv. Bálint Halmos

Csanád Kandikó, Gianmarco Dalla Costa

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